Descrizione
Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia della rete idrografica minore non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti
dal fosso quale ecosistema.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere: fossi, scoline, capofossi, tombinamenti.
Come riportato nella delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14.10.2016, sono da considerarsi “fossi di competenza comunale o provinciale” quelli che costituiscono la rete scolante di importanza comunale e provinciale anche nei casi in cui la proprietà risulti privata o pubblica/privata, come a titolo esemplificativo per i fossati a margine della viabilità. In tali situazioni le Amministrazioni Comunali e Provinciali si potranno fare carico degli interventi manutentivi in sostituzione del privato, permanendo comunque in carico a quest’ultimo la responsabilità in merito alla manutenzione degli
stessi e ai conseguenti costi da essa derivanti.
Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.
Esclusivamente in tali casi infatti è facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.
L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici, ne sorveglia l’osservanza.
Per i collettori gestiti dal Consorzio di Bonifica competente o da Enti sovraordinati si rimanda alle norme ed alle leggi specifiche.