Presentare domanda per assegno di maternità

  • Servizio attivo

Servizio per la fruizione di contributo economico concesso alle madri non occupate o non aventi diritto al trattamento di maternità, per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.


A chi è rivolto

Il diritto alla richiesta di assegno di maternità dei Comuni spetta alle madri residenti (cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di titolo di soggiorno) per ogni figlio nato, per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché lo stesso non abbia compiuto i 6 anni d’età.

Descrizione

L'assegno di maternità in oggetto è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS (art. 74 del D.Lgs. 51/2001).

Possono presentare domanda le madri residenti che non beneficiano di alcun trattamento previdenziale oppure hanno una copertura previdenziale di maternità erogata dall’INPS o da altro Ente, relativamente ai 5 mesi di maternità obbligatoria, inferiore al beneficio economico in oggetto che in misura piena corrisponde a € 2.020,85 per l’anno 2024, in quest’ultimo caso si ha il diritto a percepire l’assegno per la quota differenziale.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito che vengono stabili dall’INPS e variano annualmente. Relativamente all’anno 2024 il limite I.S.E.E. per accedere al beneficio è di € 20.221,13.

Come fare

Si può effettuare l’istanza direttamente online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) oppure CIE (Carta identità elettronica);
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità della richiedente e, nel caso in cui sia cittadina extracomunitaria, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
  • attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in corso di validità;
  • dati del conto bancario o postale su cui ricevere l'accredito, la madre deve essere intestataria o cointestataria del conto;
  • dichiarazione Ente Erogatore del trattamento economico o previdenziale percepito (solo in caso di richiesta della differenza tra indennità percepita e ammontare complessivo dell'assegno di maternità).

Cosa si ottiene

Il contributo spettante è erogato dall’INPS in un’unica soluzione. L’importo è ricalcolato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e fa riferimento alla misura prevista alla data del parto o all’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (artt. 17 e seguenti del D.P.C.M. 452/2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento da parte del Comune di residenza è stabilito dalla Legge n. 241/1990 in 30 giorni.

Quanto costa

Nessun costo per la richiedente.

Accedi al servizio

Presentare domanda per assegno di maternità

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne nel caso in cui si ha il diritto a percepire la quota differenziale.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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