Nascita

Nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta, previo appuntamento telefonico al numero 049 8733858-049 8733851:

presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all’ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);

presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;

presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Occorre presentare:

• documento di identità valido del dichiarante

• attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l’italiano, è necessaria l’assistenza di un interprete.

 

COGNOME

Dal 1° giugno 2022, con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27/04/2022, sono variate le modalità di attribuzione del cognome al figlio.
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:

• il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;

• il solo cognome paterno;

• il solo cognome materno.

Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n.218/1995).

Pagina aggiornata il 15/04/2024

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