Morte

Morte

La denuncia di morte va trasmessa all’ufficio denunce di morte del Comune.  

Per i decessi avvenuti in ospedale la denuncia di morte viene fatta dal direttore sanitario della struttura.

Per i decessi avvenuti in abitazione o in casa di cura privata la denuncia può essere fatta:

• da uno dei congiunti;

• da persona convivente con il defunto;

• da un delegato;

• da persona informata del decesso.

 

Il medico necroscopo effettua l’accertamento della morte entro 24 ore dal decesso.

 

La documentazione necessaria è:

• Certificato necroscopico compilato dal medico necroscopico;

• Scheda Istat compilata dal medico curante.

Per le partiche di tumulazione e inumazione e l’accesso ai Cimiteri Comunali è necessario rivolgersi allo sportello di Polizia Mortuaria, previo appuntamento telefonico ai numeri: 049 8733851-0498733858

 

Cremazione

La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto.
E’ la pratica funebre più economica e più consigliabile dal punto di vista igienico-sanitario, consentita anche dalla Chiesa Cattolica.

L’ autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

• disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

• iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari;

• in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o unito civilmente o convivente se designato appositamente, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

Pagina aggiornata il 15/04/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri