PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità a terzi della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio.
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile, e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso l’ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due futuri sposi è residente.
La richiesta, mediante l’apposito modulo di comunicazione dati, deve essere consegnata all’ufficio di stato civile con congruo anticipo rispetto alla data presunta del matrimonio, e può essere presentata da: entrambi i futuri sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l’inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Terminati i controlli, da parte dell’ufficiale di stato civile, varrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui: entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. L’interprete deve rendere, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, il prescritto giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico che gli viene affidato.
Per gli sposi di cittadinanza straniera è necessario produrre il certificato di Nulla Osta al matrimonio, di cui all’art.116 del Codice Civile
Allegati:
•Modello di autocertificazione per nubendi di cittadinanza italiana
•Modello di certificato di Nulla Osta per i nubendi di cittadinanza straniera
MATRIMONIO con RITO CIVILE
Per la celebrazione del matrimonio, gli sposi devo presentarsi, il giorno stabilito in accordo con l’ufficio matrimoni a seguito attivazione del procedimento di pubblicazione di matrimonio, nel luogo della celebrazione, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi) e tutti muniti di valido documento di identità.
La data e l’orario vanno concordati, in anticipo, con l’ufficio matrimoni.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di affissione delle pubblicazioni.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all’ufficio matrimoni almeno 10 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, unitamente alla dichiarazione di scelta del regime patrimoniale da parte degli sposi.
ATTENZIONE: si avvisano gli sposi di concordare preventivamente la data di celebrazione con l’ufficio matrimoni del Comune di Selvazzano Dentro che detiene il calendario delle celebrazioni, prima di fissare il banchetto nuziale correlato alla celebrazione civile.
Per gli sposi stranieri, che non conoscono l’italiano, è necessaria l’assistenza di un interprete
Luoghi: Palazzo Maestri, Barchessa di Villa Cesarotti
MATRIMONIO con RITO RELIGIOSO
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l’ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l’ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.
UNIONE CIVILE
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando ciascuna l’apposito modulo (da allegare?) a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Entrambi i modelli possono essere:
• consegnati all’ufficio matrimoni, previo appuntamento;
• trasmessi via email all’indirizzo protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it allegando copia del documento di identità in corso di validità.
Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero
Entrambe le parti, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico , devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni e in tale sede viene concordata la data dell’unione civile.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Nel giorno concordato con l’ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
DIVORZI E SEPARAZIONI di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile
Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
• il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio – 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
FASE ISTRUTTORIA
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili l’apposito modulo (da allegare?)
Entrambi i moduli possono essere:
• consegnati all’ufficio matrimoni, previo appuntamento;
• trasmessi via email all’indirizzo: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varei fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Pagina aggiornata il 06/09/2024