Informativa sulla regolarizzazione degli accessi carrabili

Informativa sulla regolarizzazione degli accessi carrabili gestiti dall'ente

Descrizione

Il Codice della Strada all’art. 3, comma 1, punto 37 definisce Passo carrabile “l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.
Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.

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