Descrizione
Il Codice della Strada all’art. 3, comma 1, punto 37 definisce Passo carrabile “l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.
Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato.