richiesta cremazione

Informazioni generali

Normativa di Riferimento :
Art. 46 della Legge Regionale n. 18 del 04 marzo 2010

Condizioni:
La cremazione della salma è concessa in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • il deceduto aveva espresso in vita la volontà di essere cremato. In tal caso il coniuge o i parenti prossimi dichiarano, di fronte all’ Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, la volontà di procedere alla cremazione;
  • il deceduto era iscritto ad una associazione che ha fra i suoi fini anche la cremazione (SOCREM). In questo caso i familiari della persona deceduta iscritta alla SOCREM, devono semplicemente avvertire l’ Impresa Funebre dell’ avvenuta iscrizione. Sarà necessaria la presentazione all’ Ufficiale dello Stato Civile della dichiarazione di volontà convalidata dal Presidente dell’ associazione;
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  • il deceduto ha scritto tale scelta nelle volontà testamentarie. Il testamento può essere custodito dall’ interessato, consegnato ad un notaio, a un parente o a una persona amica.
    In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
    Oltre alla documentazione relativa alla volontà del defunto di essere cremato, occorre il certificato, rilasciato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
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