iscrizione anagrafica cittadino comunitario

tipologie

SOGGIORNO INFERIORE AI TRE MESI

- I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Per i familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, è sufficiente che siano in possesso di un passaporto in corso di validità.

SOGGIORNO SUPERIORI A TRE MESI :

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando: a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) è familiare (art. 2 D.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.(Si intende per “familiare”: a. il coniuge; b. il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio; c. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner; d. gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.)

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE :

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente. La relativa attestazione di diritto permanente di soggiorno viene rilasciata dall’Anagrafe del Comune di residenza. Per chi è iscritto in Anagrafe da prima del 11 aprile 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2007) la richiesta dell’attestazione deve essere corredata dalla documentazione inerente ai motivi del soggiorno (lavoro subordinato, studio, etc.). L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda

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