La Corte Costituzionale con decisione n.131 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 01 Giugno 2022, ha stabilito che il cognome del figlio (nato nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottato) deve comporsi “con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
In sostanza, i genitori di un nuovo nato possono decidere di attribuire, dal 01.06.2022:
- • il solo cognome del padre
- • il solo cognome della madre
- • il cognome del padre e della madre
- • il cognome della madre e del padre
Pagina aggiornata il 17/09/2024