Politiche abitative


L’ UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

si occupa di:

  • Alloggi E.R.P. (più noti come “case popolari”) nell’iter completo, che comincia con il bando di concorso (annuale), prosegue con la raccolta delle domande, la formazione della graduatoria e l’eventuale assegnazione degli alloggi, tenendo conto delle richieste di mobilità.

Normativa di riferimento
L.R. n. 39 del 03/11/2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"
Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica".
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Si informa che con Determina del Responsabile del Settore n. 367 del 30/06/2023 è stata approvata la graduatoria definitiva bando E.R.P. anno 2022, pubblicata all'albo on-line del Comune di Selvazzano Dentro dal 04/07/2023 al 05/08/2023.
 
Per individuare la propria posizione in graduatoria è necessario utilizzare il codice ID fornito al momento della presentazione della domanda.
 
Allegati: 
 
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  • Emergenze abitative: per sfratto, sovraffollamento, antigienicità etc.;
  • Canone concertato: con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2017 il Comune di Selvazzano Dentro ha recepito il nuovo Accordo Territoriale per le locazioni sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacale degli inquilini e della proprietà.
    In data 18/05/2021 è stata siglata la proroga del predetto contratto tra le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA e le Organizzazioni Sindacali della proprietà CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI, FEDERPROPRIETA' con validità di un anno e comunque fino alla stipula di altro nuovo accordo tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie.
    L'Accordo vale per il territorio del Comune di Selvazzano Dentro, suddiviso in due zone omogenee definite Zona A e Zona B.
    La sub-fascia di oscillazione del canone di locazione indicato in €/m²/mese per la singola unità abitativa si ottiene individuando il relativo valore di riferimento utilizzando l'allegato B e secondo le modalità indicate nell'Accordo.
    La proroga dell'Accordo prevede al punto 3 la "Riduzione eccezionale e temporanea dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione ai fini del calcolo del canone concordato: i contratti di locazione ex art. 2 comma 3 e art. 5 comma 1 Legge n. 431/1998 stipulati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente proroga e integrazione dovranno obbligatoriamente prevedere, limitatamente al primo anno di vigenza del contratto, un canone compreso tra i valori minimo e massimo dell'area omogenea cui appartengono, ridotti in misura non inferiore al 10% rispetto agli omologhi valori minimo e massimo stabiliti dall'Accordo Territoriale originario; alla scadenza del primo anno di locazione per i suddetti contratti decade l'obbligo di riduzione e il canone ritornerà automaticamente a quello originariamente previsto dalle parti contraenti e rientrante nei valori minimo e massimo previsti dall'Accordo Territoriale originario senza riduzione".
    Il contratto di locazione ad uso abitativo avrà una durata minima di tre anni e si rinnoverà di due anni così come previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98;
    Il contratto tipo di locazione di natura transitoria avrà una durata compresa tra un mese e diciotto mesi.
    I contratti di locazione sono stipulati esclusivamente utilizzando il tipo di contratto di cui agli allegati A) e B) alla proroga, che sostituiscono gli allegati C) e D) dell'Accordo territoriale originario.
    Il punto 4 della proroga dell'Accordo definisce inoltre che "Per i contratti di locazione non assistiti dalle Organizzazioni Sindacali come previsto dall'art. 1 comma 8, art. 2 comma 8 e art. 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente un'Attestazione da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una Organizzazione Sindacale di locatori o dei conduttori firmataria del presente accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso e alla proroga-integrazione, anche ai fini delle agevolazioni fiscali sia erariali che comunali".
Allegati:
  1.  Accordo Territoriale siglato il 28.07.2016;
  2.  Proroga Accordo Territoriale siglato il 18.05.2021;
  3.  Suddivisione zona A e B - Allegato A ad Accordo Territoriale siglato il 28.07.2016;
  4.  Tabella elementi caratterizzanti dell'alloggio - Allegato B  ad Accordo Territoriale siglato il 28.07.2016;
  5.  Contratti di locazione - Allegati A e B proroga Accordo Territoriale siglato il 18.05.2021;
  6.  Commissioni di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale - Allegato C proroga Accordo Territoriale siglato il 18.05.2021
  • Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli riservato ai Comuni ad alta tensione abitativa.
L’articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 stabilisce che per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, dovuta alla perdita o alla consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.
Tra i fattori che possono determinare tale condizione il provvedimento cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • la perdita del lavoro a seguito di licenziamento
  • una notevole riduzione dell’orario di lavoro legata a accordi aziendali o sindacali
  • una elevata riduzione del reddito per effetto di cassa integrazione ordinaria o straordinaria
  • il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine o atipico
  • la cessazione di imprese registrate o attività da libero professionista derivante da cause di forza maggiore o perdita di avviamento
  • il decesso, la malattia grave o l’infortunio di un componente del nucleo familiare
Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020, all'art. 2 è stata ampliata la platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fin IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
 
Critieri per l’accesso al contributo affitto per morosità incolpevole

Il Comune con Determinazione n. 502 dell'08.09.2020 ha approvato il nuovo Avviso pubblico, il modello di domanda, i modelli da sottoscrivere per l'Accordo di sanatoria o per l'Accordo di differimento dello sfratto, l'autocertificazione da compilare causa Covid-19 e l'informativa privacy.

Per ottenere il contributo gli inquilini morosi incolpevoli, oltre alle condizioni sopra menzionate, devono presentare i seguenti requisiti:
  • Aver ricevuto uno sfratto per morosità (ad eccezione di morosità dovuta a Covid-19)
  • Avere un reddito I.S.E. non superiore a 35 mila euro, oppure un reddito da lavoro I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro
  • Essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e risiedere nell’immobile da almeno un anno
  • Avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea o essere titolari di regolare permesso di soggiorno
  • Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un altro immobile nella provincia di residenza. Tale principio si applica a tutti i componenti del nucleo familiare
Nella concessione del contributo è accordata preferenza ai nuclei familiari che includano almeno un membro ultrasettantenne, un minore, una persona con invalidità accertata al 74%, o che sia a carico ai servizi sociali o alle asl.

Importo e utilizzo del contributo affitto per morosità incolpevole

Il contributo derivante dal Fondo per morosità incolpevole ha un importo massimo di 12 mila euro.
Le somme ricevute dovranno essere destinate a:
  • Sanare la morosità accertata dal comune se il contratto di affitto presenta un periodo residuo di almeno due anni, con rinuncia all’esecuzione dello sfratto per morosità da parte del proprietario. Il contributo erogabile a tal fine ha un importo fino a 8 mila euro
  • Pagare al proprietario le mensilità di differimento, qualora il proprietario acconsenta a posticipare lo sfratto per il tempo necessario all’inquilino a trovare una abitazione alternativa. Il contributo accordabile in questo può raggiungere al massimo 6 mila euro
  • Versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di affitto. 
  • Versare un numero di mensilità relative a un nuovo contatto di affitto a canone concordato
L'intervento, come stabilito dall'art. 1 comma 2 del D.M. 14 maggio 2014, è condizionato al concreto finanziamento della Regione Veneto e non comporta alcun onere per questo Ente.
  • Comunicazione di Cessione di Fabbricato (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte): la comunicazione di cessione di fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in Legge n. 191 del 18/05/1978, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione, ecc.) presso l'Agenzia delle Entrate.
    IN CASO DI OSPITALITA’:
    DI UN CITTADINO COMUNITARIO, PER UN PERIODO INFERIORE A 30 GIORNI, NON BISOGNA PRESENTARE ALCUNA COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO.
    DI UN CITTADINO EXTRA-COMUNITARIO, SIA A TITOLO GRATUITO CHE ONEROSO, RIVOLGERSI ALL’UFF. IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA.
     
    ATTENZIONE: CONSERVARE PER 5 ANNI UNA COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CON LA RICEVUTA DI RITORNO DELLA RACCOMANDATA !!!  
     
  • Comunicazione di Ospitalità o Assunzione di cittadino Straniero o Apolide (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte): relativa ad alloggi o aziende con sede nel territorio comunale, da presentare obbligatoriamente entro 48 ore dall’evento - presentare all’ Ufficio Protocollo a mano o a mezzo raccomandata in copia unica con allegata fotocopia del documento d’identità di chi la sottoscrive. Per ospitalità a favore di cittadini ucraini è necessario compilare per ogni ospite il seguente documento: modello raccolta dati cittadini ucraini;
  • Rilascio del contrassegno per parcheggio invalidi (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte):
    • per il primo rilascio e per rinnovo di autorizzazione temporanea: allegare certificazione rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stata espressamente accertata capacità di deambulazione impedita, sensibilmente ridotta o lo stato di non vedente ai sensi del DPR 151/2012 art. 1 o DPR 503/1996.
    • per il rinnovo di autorizzazione permanente (5 anni): allegare certificato del medico curante che confermi il persistere della capacità di deambulazione impedita, sensibilmente ridotta o dello stato di non vedente, condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno per parcheggio per disabili e riconsegnare il contrassegno scaduto al momento di rilascio del nuovo contrassegno.
    • per il rilascio di un duplicato per smarrimento / furto: allegare denuncia alle autorità
    • sia per rilascio che per rinnovo: allegare fototessera
    • per rilascio di autorizzazione temporanea: allegare n. 2 marca da bollo da € 16,00

Si comunica che con il decesso della persona intestataria del contrassegno per parcheggio disabili questo deve essere restituito all’ufficio Politiche Abitative.

Per qualsiasi chiarimento e informazione: Ufficio Politiche Abitative Piazza Pucchetti n. 1
tel. 049. 8733937   Brasola Erica     –      tel. 049. 8733853   Chiggio Donatella
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